Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone
(a cura dello Studio Librici)
Il 24 febbraio 2021 entra in vigore il Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone. Il Regolamento, emanato con il D.M. 22 settembre 2020, n.188 e pubblicato nella GURI n. 33 del 9 febbraio 2021, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare, nell’allegato 1 sono indicati i requisiti tecnici di conformità della carta e del cartone recuperati, che devono essere verificati con frequenza almeno semestrale e, in ogni caso, al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso.
Il Regolamento prevede l’adeguamento delle attività di recupero in esercizio, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, tramite l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06; nelle more dell’adeguamento, i materiali recuperati, se conformi ai requisiti prescritti dal Regolamento, possono essere utilizzati per gli scopi specifici indicati all’art. 4 cioè “nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima” - allegato 2.
Rifiuti abbandonati in un sito industriale: obblighi del curatore fallimentare
(a cura dello Studio Librici)
Il curatore fallimentare di un sito industriale nel quale sono presenti rifiuti abbandonati mantiene gli obblighi di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 cui era tenuta la società fallita e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato - con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 3 - sulla questione posta all’esame dell’Adunanza plenaria al fine di stabilire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 sopra indicato.
L’Adunanza ritiene, infatti, che la posizione di detentore dei rifiuti, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, comporti la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione.
La responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti, ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti.
Il D. Lgs. n. 121/2020 e l’accertamento dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica
(a cura dello Studio Librici)
Il d. lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed entrato in vigore il 29 settembre 2020, ha introdotto modifiche sostanziali nella disciplina delle discariche di rifiuti dettata dal d. lgs. n. 36/2003, con l’obiettivo di ridurre progressivamente lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, fino al 10% o a una percentuale inferiore entro il 2035, e di vietare dal 2030 che rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o al recupero finiscano in discarica.
Il decreto legislativo, inoltre, ingloba le disposizioni sulla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.M. 27 settembre 2010, che viene contemporaneamente abrogato ad eccezione della nota lettera a) alla tabella 5, dell'art. 6, valida fino al 1° gennaio 2024. Detta nota prevede che il limite di concentrazione per il parametro DOC – carbonio organico disciolto nell’eluato (100 mg/l) - non si applichi alle seguenti tipologie di rifiuti:
Proprio riguardo ai criteri di ammissibilità, il decreto legislativo, all’art. 7, co. 4, stabilisce: “Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.”
Quest’ultimo deriva dall’allegato 3 - Campionamento e analisi dei rifiuti - del D.M. 27-9-2010, di cui conserva il capoverso introduttivo come si nota dalla seguente tabella comparativa:
All. 6 d. lgs. n.121/2020 |
All. 3 D.M. 27-9-2010 |
1°capoverso- Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. | 1°capoverso- Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. |
Quindi, i rifiuti sono ammessi alla relativa discarica previa caratterizzazione di base e verifica di conformità, effettuate da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, vale a dire professionisti e istituzioni pubbliche e private capaci e competenti, che si avvalgono di laboratori accreditati, ovvero, secondo la specifica introduttiva dell’all. 6 (rimasta identica a quella dell’all. 3 del D.M. 27-9-2010 abrogato), di laboratori che abbiano una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.
L’utilizzo nell’art. 7 del decreto legislativo della locuzione “laboratori accreditati”, notoriamente riferibile ai laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da Accredia, suscita dubbi sulla possibilità che anche laboratori non accreditati ai sensi della citata norma, ma dotati di un sistema di garanzia della qualità, possano continuare (come in passato) ad eseguire il campionamento e l’analisi dei rifiuti ai fini della caratterizzazione e della verifica di conformità per l’accesso in discarica, attività ancora consentita ai produttori ed ai gestori che rispondano al suddetto requisito di garanzia della qualità.
Invero il decreto legislativo n. 121/2020, quando parla di “laboratori accreditati”, mai indica la norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, neanche all’all. 1 punto 2.9, dove è stabilita la dotazione di attrezzature e personale per le discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, diversamente da altre norme, invece, espressamente richiamate nell’allegato 6 per i metodi di campionamento e analisi.
Pertanto, è verosimile che l’aggettivo “accreditati”, utilizzato dal legislatore per i “laboratori”, sia da riferirsi soltanto al possesso della comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e di un efficace sistema di controllo della qualità, specificatati nel capoverso di apertura dell’allegato 6 del decreto legislativo in parola. Tuttavia sarebbe auspicabile l’intervento chiarificatore del competente Ministero dell’ambiente.