Cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) – Legge n. 128/2019
(a cura dello Studio Librici)
Il 3 novembre è entrata in vigore la legge n. 128/2019 che converte definitivamente in legge il D.L. n. 101/2019, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Essa, con l’introduzione del nuovo art. 14 bis, modifica e integra l’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, e statuisce che, in mancanza di criteri specifici adottati dall’U.E. e dallo Stato, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del citato decreto legislativo e le autorizzazione integrate ambientali per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate dall’Autorità competente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzativi; statuisce, altresì, che, in mancanza di detti criteri, per le autorizzazioni in procedura semplificata continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5-2-1998, n.161/2002 e n.205/2005.
La norma attribuisce, poi, a ISPRA o, su delega questo Istituto, all’Arpa territorialmente competente il controllo a campione della conformità gestionale ed operativa degli impianti autorizzati in contraddittorio con l’interessato e sentita l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Infine, con il nuovo art. 15-bis introduce la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù della quale la legge è applicabile nelle suddette Regioni e Province compatibilmente con lo statuto e le norme regolamentari delle stesse.
Quindi le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di dare esecutività alla Legge n.128/2019, dovranno emanare una propria norma di recepimento.