Il D. Lgs. n. 121/2020 e l’accertamento dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica
(a cura dello Studio Librici)
Il d. lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed entrato in vigore il 29 settembre 2020, ha introdotto modifiche sostanziali nella disciplina delle discariche di rifiuti dettata dal d. lgs. n. 36/2003, con l’obiettivo di ridurre progressivamente lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, fino al 10% o a una percentuale inferiore entro il 2035, e di vietare dal 2030 che rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o al recupero finiscano in discarica.
Il decreto legislativo, inoltre, ingloba le disposizioni sulla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.M. 27 settembre 2010, che viene contemporaneamente abrogato ad eccezione della nota lettera a) alla tabella 5, dell'art. 6, valida fino al 1° gennaio 2024. Detta nota prevede che il limite di concentrazione per il parametro DOC – carbonio organico disciolto nell’eluato (100 mg/l) - non si applichi alle seguenti tipologie di rifiuti:
- fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705,
- fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399),
- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica.
Proprio riguardo ai criteri di ammissibilità, il decreto legislativo, all’art. 7, co. 4, stabilisce: “Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.”
Quest’ultimo deriva dall’allegato 3 - Campionamento e analisi dei rifiuti - del D.M. 27-9-2010, di cui conserva il capoverso introduttivo come si nota dalla seguente tabella comparativa:
All. 6 d. lgs. n.121/2020 |
All. 3 D.M. 27-9-2010 |
1°capoverso- Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. | 1°capoverso- Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. |
Quindi, i rifiuti sono ammessi alla relativa discarica previa caratterizzazione di base e verifica di conformità, effettuate da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, vale a dire professionisti e istituzioni pubbliche e private capaci e competenti, che si avvalgono di laboratori accreditati, ovvero, secondo la specifica introduttiva dell’all. 6 (rimasta identica a quella dell’all. 3 del D.M. 27-9-2010 abrogato), di laboratori che abbiano una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.
L’utilizzo nell’art. 7 del decreto legislativo della locuzione “laboratori accreditati”, notoriamente riferibile ai laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da Accredia, suscita dubbi sulla possibilità che anche laboratori non accreditati ai sensi della citata norma, ma dotati di un sistema di garanzia della qualità, possano continuare (come in passato) ad eseguire il campionamento e l’analisi dei rifiuti ai fini della caratterizzazione e della verifica di conformità per l’accesso in discarica, attività ancora consentita ai produttori ed ai gestori che rispondano al suddetto requisito di garanzia della qualità.
Invero il decreto legislativo n. 121/2020, quando parla di “laboratori accreditati”, mai indica la norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, neanche all’all. 1 punto 2.9, dove è stabilita la dotazione di attrezzature e personale per le discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, diversamente da altre norme, invece, espressamente richiamate nell’allegato 6 per i metodi di campionamento e analisi.
Pertanto, è verosimile che l’aggettivo “accreditati”, utilizzato dal legislatore per i “laboratori”, sia da riferirsi soltanto al possesso della comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e di un efficace sistema di controllo della qualità, specificatati nel capoverso di apertura dell’allegato 6 del decreto legislativo in parola. Tuttavia sarebbe auspicabile l’intervento chiarificatore del competente Ministero dell’ambiente.