Il D. Lgs. n. 121/2020 e l’accertamento dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica
(a cura dello Studio Librici)
Il d. lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed entrato in vigore il 29 settembre 2020, ha introdotto modifiche sostanziali nella disciplina delle discariche di rifiuti dettata dal d. lgs. n. 36/2003, con l’obiettivo di ridurre progressivamente lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, fino al 10% o a una percentuale inferiore entro il 2035, e di vietare dal 2030 che rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o al recupero finiscano in discarica.
Il decreto legislativo, inoltre, ingloba le disposizioni sulla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.M. 27 settembre 2010, che viene contemporaneamente abrogato ad eccezione della nota lettera a) alla tabella 5, dell'art. 6, valida fino al 1° gennaio 2024. Detta nota prevede che il limite di concentrazione per il parametro DOC – carbonio organico disciolto nell’eluato (100 mg/l) - non si applichi alle seguenti tipologie di rifiuti:
Proprio riguardo ai criteri di ammissibilità, il decreto legislativo, all’art. 7, co. 4, stabilisce: “Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.”
Quest’ultimo deriva dall’allegato 3 - Campionamento e analisi dei rifiuti - del D.M. 27-9-2010, di cui conserva il capoverso introduttivo come si nota dalla seguente tabella comparativa:
All. 6 d. lgs. n.121/2020 |
All. 3 D.M. 27-9-2010 |
1°capoverso- Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. | 1°capoverso- Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. |
Quindi, i rifiuti sono ammessi alla relativa discarica previa caratterizzazione di base e verifica di conformità, effettuate da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, vale a dire professionisti e istituzioni pubbliche e private capaci e competenti, che si avvalgono di laboratori accreditati, ovvero, secondo la specifica introduttiva dell’all. 6 (rimasta identica a quella dell’all. 3 del D.M. 27-9-2010 abrogato), di laboratori che abbiano una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.
L’utilizzo nell’art. 7 del decreto legislativo della locuzione “laboratori accreditati”, notoriamente riferibile ai laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da Accredia, suscita dubbi sulla possibilità che anche laboratori non accreditati ai sensi della citata norma, ma dotati di un sistema di garanzia della qualità, possano continuare (come in passato) ad eseguire il campionamento e l’analisi dei rifiuti ai fini della caratterizzazione e della verifica di conformità per l’accesso in discarica, attività ancora consentita ai produttori ed ai gestori che rispondano al suddetto requisito di garanzia della qualità.
Invero il decreto legislativo n. 121/2020, quando parla di “laboratori accreditati”, mai indica la norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, neanche all’all. 1 punto 2.9, dove è stabilita la dotazione di attrezzature e personale per le discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, diversamente da altre norme, invece, espressamente richiamate nell’allegato 6 per i metodi di campionamento e analisi.
Pertanto, è verosimile che l’aggettivo “accreditati”, utilizzato dal legislatore per i “laboratori”, sia da riferirsi soltanto al possesso della comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e di un efficace sistema di controllo della qualità, specificatati nel capoverso di apertura dell’allegato 6 del decreto legislativo in parola. Tuttavia sarebbe auspicabile l’intervento chiarificatore del competente Ministero dell’ambiente.
Emergenza coronavirus: Indicazioni SNPA sulla gestione dei rifiuti urbani
Gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso da utilizzo domestico e non domestico COVID-19
(a cura dello Studio Librici)
Visto l’uso diffuso di dispositivi di protezione di vario genere, sia in ambito lavorativo che domestico, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 alla base della pandemia COVID-19 in corso, l’Istituto Superiore di Sanità con il rapporto n.26/2020 del 18 maggio 2020 fornisce le indicazioni ad interim sulla gestione e lo smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico.
Il documento, descrive le modalità di trasmissione e la sopravvivenza del virus sulle varie tipologie di superficie ed indica l’assegnazione del codice EER pertinente per i suddetti materiali, in particolare:
sono classificati come rifiuti urbani e, qualora siano conferiti insieme agli altri rifiuti domestici indifferenziati, sono identificati dal codice EER 20 03 01. Ovviamente rimangono confermate le indicazioni e le precauzioni diramate dall’Istituto Superiore di Sanità - Rapporto ISS COVID -19, n. 3/2020 Rev. (20)- per questi materiali, a seconda che provengano da abitazioni con la presenza di soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena o da abitazioni senza la presenza di soggetti positivi, in isolamento o in quarantena.
Per le attività lavorative (servizi, distribuzione, uffici, etc.) per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20 03 01), il conferimento di mascherine e guanti monouso è effettuato con tali rifiuti.
Per le attività lavorative che non hanno già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, il codice in grado di rappresentare meglio la tipologia di rifiuto costituito dalle mascherine e i guanti monouso è l’EER 15 02 03. Il capitolo 15 individua, infatti, tipologie di rifiuti comuni a tutte le attività (imballaggi e, per l’appunto, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi) e i relativi codici vanno utilizzati a prescindere dal settore di origine, a meno che non sia diversamente specificato nell’elenco: come nel caso di guanti e mascherine provenienti da attività sanitarie.
I rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale (DPI), sono anche riconducibili al capitolo 18 dell'EER, relativo al settore sanitario e veterinario o ad attività di ricerca collegate; in particolare, i DPI afferenti alle attività di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani, in base alle disposizioni del D.P.R. n.254/2003, possono essere anche pericolosi a rischio infettivo e sono identificati dai seguenti codici del sub-capitolo 18 01 (cfr. rapporto Ispra dpi usati n.37471 del 16-5-2020):
- 18 01 03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).
Emergenza coronavirus: Indicazioni dell’ISS sulla gestione dei fanghi di depurazione
Emergenza coronavirus: Indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) sulla gestione dei rifiuti urbani
(a cura dello Studio Librici)
A seguito delle indicazioni ad interim (rapporto n. 3/020) del 14 marzo scorso, emanate dall’Istituto superiore di sanità (ISS) per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione del coronavirus, anche il Consiglio del SNPA, riunito in videoconferenza lunedì 23 marzo, ha approvato un documento contenente indicazioni generali per la gestione dei rifiuti urbani; esso, tenendo conto delle raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità, si sofferma più specificamente sugli aspetti gestionali dei rifiuti solidi urbani.
Nella tabella seguente è riportata una sintesi delle indicazioni dei due Enti
Raccomandazioni ISS | Indicazioni SNPA | |
abitazioni con soggetti positivi o in quarantena |
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abitazioni senza soggetti positivi o in quarantena |
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Gestione dei rifiuti indifferenziati da raccolta dedicata ad abitazioni con soggetti positivi o in quarantena |
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gestione dei rifiuti indifferenziati da raccolta generale e non dedicata (*) |
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operatori addetti alla raccolta e allo smaltimento |
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(*) Realtà comune alla maggior parte del territorio nazionale in cui, nel periodo dell’emergenza, si potrebbe optare cautelativamente, ove possibile, per l’incenerimento dei rifiuti indifferenziati o della frazione secca senza alcun trattamento preliminare.
Il SNPA evidenzia inoltre le difficoltà causate dall’attuale emergenza sanitaria nella gestione dei rifiuti urbani e speciali generati dalle attività produttive ed in particolare dei fanghi di depurazione delle acque reflue e dei rifiuti sanitari. Tali difficoltà sono dovute principalmente alle esigenze di riorganizzare i circuiti di raccolta con operatori opportunamente addestrati, al transito di taluni flussi di rifiuti dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata, alla carenza di alcune tipologie di impianti, non presenti nel territorio nazionale, alla scarsità di presidi di protezione individuale(tute, guanti e mascherine).
Pertanto, il SNPA, al fine di evitare un sovraccarico degli impianti ed il rischio di rallentamenti o interruzioni del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in un momento particolarmente critico, nel suddetto documento propone che sia verificata, con il concerto con le regioni, la possibilità:
di incrementare la capacità di stoccaggio delle strutture autorizzate ovviamente nel rispetto dei requisiti di sicurezza
di assicurare il prioritario avvio all’incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni con soggetti positivi o in quarantena, ma anche di quelli provenienti dalle altre abitazioni
di garantire lo smaltimento in discarica dei rifiuti per i quali sussistono difficoltà di destinazione
di agevolare la riprogrammazione o la sospensione dell’autocontrollo/controllo negli impianti in caso di accertata difficoltà di accesso ai servizi tecnici ambientali.