La gestione di un canile non è allevamento di animali: le acque reflue prodotte non sono assimilate alle acque reflue domestiche
(a cura dello Studio Librici)
Come è noto l'art. 101,comma 7, d.lgs. n.152/2006 dispone, tra l’altro, che “ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: ....b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame” .
La Corte di Cassazione con sentenza n. 33078 del 7/9/2021 ha ribadito che “L'attività svolta in un canile - di ricovero e custodia cani - è un'attività di servizio ben diversa dal mero allevamento, che, secondo la comune nozione, è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali.”
Pertanto lo scarico senza autorizzazione delle acque reflue provenienti da un canile è sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006.