I nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti a uso civile e sanitario
(a cura dello Studio Librici)
Pubblicato nella G.U.R.I. n.42 del 19 febbraio 2021, il D.M. 29 gennaio 2021, che entrerà in vigore il 19 giugno 2021 (120 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Con questo decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adotta i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti” e abroga i precedenti decreti del 24 maggio 2012 e del 18 ottobre 2016.
In particolare il decreto, nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, adotta:
nell’allegato 1 i criteri riguardanti:
e nell’allegato 2 i criteri riguardanti:
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e proroga di termini ed autorizzazioni in materia ambientale per l’emergenza coronavirus
(a cura dello Studio Librici)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27 (testo coordinato), all’articolo 103, dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi nonché la proroga della validità delle autorizzazioni per cui statuisce:
al comma 1
al comma 2
Lo stesso D. L. all’art. 113 prevede inoltre il rinvio al 30 giugno 2020 dei seguenti adempimenti in materia di rifiuti:
La legge di conversione introduce anche l'art. 113-bis "proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale", con il quale il deposito temporaneo, di cui all'art. 183 co.1 lett.bb) n.2 del D. Lgs. n. 152/2006, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.
Si tratta di una deroga alle modalità di gestione del "deposito temporaneo" prescritte dal citato art. 183, che era stata indicata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alle regioni e alle province autonome con la circolare del 30 marzo 2020; deroga da utilizzare, eventualmente, nelle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, per il superamento di eventuali situazioni di difficoltà nella gestione dei rifiuti determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19.
Tuttavia la deroga, come formulata nell'art. 113-bis, sebbene il titolo "proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale" induca a considerarla temporanea, non sembra essere legata all'emergenza sanitaria o limitata alla durata della medesima, con la conseguenza che la dilatazione dei quantitatvi di rifiuti e dei tempi di deposito potrebbero tradursi in una modifica definitiva della norma.
Nuova sentenza della Corte di Cassazione sul delitto di “inquinamento ambientale” (art. 452-bis del cod. pen.)
(a cura dello Studio Librici)
Una nuova sentenza della Corte di Cassazione Sezione 3^ penale (sent. n. 10515 del 3 marzo 2017), chiarisce ulteriormente i criteri per la corretta interpretazione dell’art. 452-bis del cod. pen. sul delitto di inquinamento ambientale.
Nel caso specifico la S.C. affronta la problematica relativa all’inquinamento causato da una distilleria tramite lo sversamento nel “canale Cantarone” di reflui non depurati di colore marrone-rossastro provenienti dalla condotta di distillazione dell'impianto destinata a contenere i residui della cosiddetta "borlanda", con elevatissimo carico organico, superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, per i parametri: pH, colore, COD, BOD5, solidi sospesi e con la presenza di aldeidi alcoli, chetoni esteri di basso peso molecolare, con ciò cagionando una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile della quale….